Diritti e Poteri del socio di una Società Sportiva (SSD): tutto ciò che serve sapere, con lo Studio Facchinetti
a cura di Avv. Simone Facchinetti e Avv. Rebecca Valentino
Chi opera all’interno di una società sportiva sa che il confronto non avviene solo sul campo da gioco; le decisioni organizzative, economiche e gestionali sono quotidianamente al centro del dibattito, soprattutto quando la struttura societaria presenta una conformazione complessa.
Per questo è fondamentale comprendere quali siano i diritti e i poteri che i soci, amministratori e non, vantano all’interno di una società sportiva dilettantistica che presenta una struttura societaria evoluta e partecipa a campionati di alto livello. In questo contesto il ruolo del socio deve essere ricostruito alla luce delle norme proprie del diritto societario e del D.lgs. 36/2021 noto come “Riforma dello Sport”.
La forma giuridica di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSDARL) comporta l’applicazione della disciplina propria della società a responsabilità limitata (s.r.l.) prevista dal Codice Civile. L’art. 2468 co. 2 c.c. prevede che i diritti spettino ai soci in misura proporzionale alla partecipazione detenuta, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, consentendo, inoltre, l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, modificabili solamente con il consenso unanime dei soci. Tale impostazione consente di derogare alla regola della proporzionalità del voto rispetto alla partecipazione detenuta e ritiene ammissibile l’attribuzione di diritti di natura amministrativa anche in modo non proporzionale, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro che caratterizza le società sportive dilettantistiche.
Il contenuto dell’art. 2468 c.c. va coordinato con l’art. 7 del D.lgs. 36/2021, che richiama l’applicazione delle norme del Codice Civile in materia di atto costitutivo, statuto e forma societaria, escludendo, invece, la disciplina sulla distribuzione degli utili e sulla devoluzione del patrimonio residuo, salvo quanto previsto dall’art. 8 del medesimo decreto.
Dalla lettura combinata delle normative citate consegue che con riferimento ai diritti amministrativi, la SSDARL risulta integralmente assoggettata alla disciplina delle s.r.l.: il diritto di voto è regolato dallo statuto e dal Codice Civile e può essere attribuito in misura proporzionale, ma anche non proporzionale, alla partecipazione, potendo lo statuto prevedere anche limitazioni o modulazioni del diritto di voto, quote prive del diritto di voto o con diritto di voto circoscritto a specifiche materie.
È, inoltre, ammessa la previsione statutaria di diritti particolari in favore di singoli soci, ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c., come il diritto di nominare uno o più amministratori, di opporre un diritto di veto su determinate deliberazioni, di vantare diritti informativi rafforzati, purché ciò non si traduca, direttamente o indirettamente, nell’attribuzione di vantaggi patrimoniali in contrasto con l’assenza dello scopo di lucro.
I soci della SSDARL conservano il diritto di partecipare alle decisioni sociali più rilevanti, quali l’approvazione del bilancio, le modifiche dell’atto costitutivo, la nomina e la revoca degli amministratori e le operazioni straordinarie, secondo le modalità previste per s.r.l.
Nelle SSDARL come nelle s.r.l. trova applicazione la disciplina della circolazione delle quote, seppur nei limiti della compatibilità con la normativa sportiva. Lo statuto, infatti, può prevedere la libera trasferibilità delle quote o introdurre clausole limitative di prelazione, di gradimento o di intrasferibilità.
Il socio, inoltre, può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e, in ogni caso, qualora lo statuto preveda l’intrasferibilità delle quote, avendo diritto esclusivamente al rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti consentiti dalla disciplina della “lucratività attenuata”.
Lo statuto può prevedere anche l’esclusione del socio dalla SSDARL, se sorretta da giusta causa, ma anche in questo caso, il rimborso della partecipazione deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa speciale, con esclusione di qualsiasi attribuzione patrimoniale eccedente il capitale nominale e le eventuali rivalutazioni consentite.
Da queste riflessioni emerge come lo statuto, la cui adozione è divenuta obbligatoria con la Riforma, riveste un ruolo centrale nella modulazione dei diritti dei soci, la quale, però, deve avvenire con moderazione: non si può, in ogni caso, “svuotare” di contenuto le funzioni dell’organo amministrativo, poiché clausole che impongano la partecipazione sistematica dei soci alle riunioni del CDA o che subordinino ogni decisione gestionale all’assenso dell’assemblea, rischiano di essere incompatibili con il modello delle s.r.l. e quindi di andare incontro a delle criticità operative.

In questo quadro generale, siamo pronti a rispondere ad alcuni quesiti ricorrenti:
- Il socio ha diritto di partecipare sempre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (CDA)?
Il CDA è un organo gestionale autonomo, distinto dall’assemblea dei soci e le sue riunioni sono riservate agli amministratori. Pertanto, i soci non hanno un diritto vero e proprio ovvero un obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio, a meno che questi non rivestano la carica di amministratori. I soci che non sono amministratori quindi non partecipano alle riunioni del CDA e di conseguenza non possono intervenire se non nel caso in cui non lo preveda espressamente lo statuto (documento la cui stesura è diventata obbligatoria per il corretto funzionamento di una società sportiva secondo quanto stabilito con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport). Solo lo statuto, infatti, può attribuire diritti amministrativi specifici ai singoli soci.
- Il socio ha diritto di ricevere comunicazione della convocazione della riunione del CDA?
In linea con quanto sopra, la convocazione del CDA è rivolta esclusivamente ai soci amministratori secondo quanto stabilito dallo statuto o comunque dalle norme applicabili alle s.r.l.. Ne consegue che il socio che non è amministratore non ha un vero e proprio diritto di essere informato preventivamente delle riunioni, né di riceverne l’ordine del giorno, a meno che lo statuto non preveda esplicitamente tale diritto o il socio sia titolare di diritti amministrativi particolari che ne impongono l’informazione per quanto concerne decisioni determinate. In assenza di specifiche previsioni statutarie, non grava nessun obbligo informativo in capo ai soci.
- Il socio ha diritto di ricevere i verbali?
Non sussiste un diritto automatico alla trasmissione dei verbali in capo al socio. Questi non devono quindi essere comunicati ai soci se non nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. Tuttavia, il socio può venire indirettamente a conoscenza delle decisioni assunte dal CDA per es. attraverso il bilancio, o mediante le informazioni rese in sede di assemblea o nell’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 co. 2 c.c.: “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”.
- Il socio ha diritto di visionare i documenti contabili della società SSDRL?
Richiamando l’articolo di cui al precedente paragrafo, i soci hanno diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari societari e di consultare i documenti confacenti all’attività svolta, quindi documenti contabili, scritture di bilancio, contratti e documentazione amministrativa e gestionale. Tale diritto non è subordinato a una delibera assembleare, bensì consiste in uno strumento di tutela del socio rispetto all’operato degli amministratori. Chiaramente, l’esercizio del diritto deve avvenire secondo correttezza e buona fede secondo i normali principi civilistici, dunque, senza comportare un pregiudizio alla società ovvero ostacolarne l’attività. Si può concludere, pertanto, che se è pur vero che i soci non amministratori non partecipano alla gestione della società, ciò non significa che siano privi di strumenti di tutela, essendo comunque riconosciuto loro un diritto di controllo sull’operato.
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