Il caso del premio di formazione tecnica: intervista all’avvocato Valentina Porzia
di STEFANO RAVAGLIA
Avvocata iscritta all’ordine dal 2017, una grande attenzione verso le tematiche sportive per una passione che ha trasformato in lavoro nel campo del diritto sportivo. In una nuova intervista per la nostra testata, l’avvocato Valentina Porzia è intervenuta su una importante sentenza che riguarda il premio di formazione tecnica, l’articolo 99 delle NOIF che disciplina il pagamento da parte di una società ricevente un giovane giocatore, di un compenso verso le società che lo hanno avvicinato al pallone prima del suo primo contratto da professionista.
Nella nostra chiacchierata abbiamo approfondito il caso, specificando il significato del premio di formazione tecnica e ampliando il discorso a tutto il campo del diritto sportivo, tematica quanto mai in auge sempre di più ogni anno. Nelle parole dell’avvocato Porzia, un breve riassunto della questione che viene approfondita nella nostra intervista sul nostro canale Youtube : (iscriviti!)
“Attualmente il tesseramento biennale può essere sottoscritto da coloro i quali non hanno compiuto il quindicesimo anno di età, o da parte dei calciatori dilettanti. Nel testo iniziale, pur riconoscendo il premio a coloro i quali firmavano un tesseramento biennale non apriva il riconoscimento della somma economica a coloro i quali venivano tesserati nel professionismo, ovvero i giovani di serie non davano diritto alle società formatrici di alcun premio di formazione tecnica. Tra il 1° luglio 2023 e il 4 agosto c’è stata una importante polemica e mobilitazione anche da parte dello stesso consiglio federale con Gravina. In quel periodo di vacatio legis molte società hanno tesserato dei ragazzi sulla scorta dell’opzione che non dovessero essere vincolati al pagamento del premio. Questo non onere a carico delle società professionistiche durante quel periodo di vacatio, è stato superato, o meglio contraddetto da una recente sentenza pubblicata il 27 gennaio, quando il tribunale ha riconosciuto a una società formatrice un premio di preparazione per un ragazzo che era stato tesserato il 23 luglio 2023 pur avendo avuto un disconoscimento da parte della commissione premi, la società formatrice ha presentato ricorso verso questo mancato riconoscimento del premio e il ricorso è stato vinto perché è stata riconosciuta una diversità di trattamento tra coloro i quali erano tesserati prima del 4 agosto e chi invece veniva tesserato dopo il 4”.