Riforma del Lavoro Sportivo e vincolo contrattuale: FIN tra nuove linee guida ed un approccio equo
di FRANCESCO MAFERA
La Federazione Italiana Nuoto ha adeguato la sua regolamentazione alle novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo, come stabilito dal Decreto Legislativo 36/2021, per garantire una gestione più chiara e moderna dei rapporti tra atleti e enti sportivi. Uno degli aspetti cruciali di questa riforma è il “rapporto di prevalenza” tra il contratto di lavoro e il vincolo sportivo, che incide sulla relazione tra l’atleta e la società sportiva. Secondo l’articolo 28, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2021, il lavoro sportivo viene considerato, di norma, come contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora vengano rispettati due requisiti: il non superamento delle 24 ore settimanali (ad eccezione delle manifestazioni sportive) ed il loro coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo, conformemente ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva, che includono anche quelli paralimpici.
Un aspetto collegato e ancor più importante della riforma è quello della abolizione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2025, a meno che le Federazioni non decidano di mantenere un tesseramento vincolato per un massimo di due anni: una misura tra l’altro studiata a protezione dei vivai giovanili e degli investimenti delle società sportive, come previsto dalla Legge 112/2023.
Anche la FIN si è mossa in questa direzione e ha recepito tali novità, fissando il vincolo sportivo a un massimo di due stagioni, secondo quanto stabilito dall’ art. 14 del regolamento organico e definito “normativo” nell’ambito delle disposizioni sull’affiliazione e sul tesseramento 2024/2025. Tuttavia, qualora sia stato sottoscritto un contratto di lavoro tra atleta e società, il vincolo diventa “contrattuale” e si protrae per la durata stabilita nel contratto stesso.
In questo modo, dunque, la Federazione Italiana Nuoto, adeguandosi a tali disposizioni, consente agli atleti di avere maggiore libertà nella scelta del loro percorso professionale.
Tale allineamento comporta poi un beneficio ancora più esteso, dal momento che i nuovi riferimenti normativi assumono i contorni di una riforma concepita anche nell’ottica di una valorizzazione dell’aspetto legato al sociale: le nuove regole stabilite dalla FIN per il lavoro sportivo sono volte, infatti, al perseguimento di un duplice obiettivo: garantire equità tra i vari atleti, inclusi quelli provenienti da contesti diversificati e promuovere opportunità per tutti. Il che segna un passo in avanti verso il concetto di inclusività che si manifesta, appunto, non soltanto attraverso l’eliminazione delle barriere contrattuali che limitavano la libertà degli atleti, ma anche nel rispetto delle specificità di ogni disciplina, tra cui quelle paralimpiche.
La giurisdizione sui contratti di lavoro sportivo e sul vincolo resta sotto la competenza del tribunale federale, che assicura una risoluzione equa e giusta delle controversie, con un impatto diretto sul benessere di ogni atleta.